Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e assegno di maternita’ anno 2019

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Data:

10 luglio 2019

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ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA’ ANNO 2019
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA’ ANNO 2019

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ha comunicato la rivalutazione, per l’anno 2019, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare e dell’assegno di maternità. (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06.04.2019).

Pertanto, si rende noto che:

  • L’art. 65, comma 4, della Legge 448/98 e successive modifiche e integrazioni, prevede la concessione di un assegno in favore dei nuclei familiari, composti da cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti, cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente (art. 65, comma 1 della L. 448/98 come modificato dall’art. 13 della L. 96/2013), ovvero cittadini di paesi terzi in possesso dello status di rifugiato politico o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251), con tre o più figli tutti con età inferiore a 18 anni.

    Per l’anno 2019, il valore dell’ISE (indicatore della situazione economica equivalente) è pari a € 8.745,26; l’importo dell’assegno se spettante nella misura intera è pari a € 144,42 mensili per tredici mensilità, per un importo annuale di € 1.877,46.
    Per avere diritto al beneficio è necessario essere residenti nel Comune di Austis, presentare domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Austis entro il 31 gennaio 2020, utilizzando l’apposito modulo e allegando tutta la documentazione richiesta.

 

  • L’art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 stabilisce che per ogni figlio nato o per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica a seguito di affido preadottivo o di adozione, alle donne residenti, cittadine italiane, comunitarie, non comunitarie residenti in Italia [in possesso della carta di soggiorno di cui all’art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, oggi sostituita da “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 1 del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3), in tale ipotesi anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, deve essere in possesso di analogo permesso; essere cittadina non comunitaria ma in possesso della “carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea; essere cittadina in possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro” (artt. 10 e 17 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30); essere cittadina straniera in possesso dello status di rifugiata politico o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251); essere cittadina extracomunitaria titolare del permesso unico del lavoro (art. 12 C. 1 lettera e) Direttiva Europea 2011/98/UE) o con autorizzazione al lavoro o familiare di cittadino extracomunitario titolare del permesso unico del lavoro con autorizzazione al lavoro, ad eccezione delle categorie escluse dal D. Lgs. 40/2014), che non beneficiano di altra tutela economica della maternità da parte dell’INPS o di altri enti previdenziali, è concesso un assegno di maternità dei comuni.

    L’assegno può essere concesso ad integrazione di forme di tutela parziali inferiori all’importo del contributo.

    L’importo da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2019, se spettante nella misura intera, è pari a € 346,39 mensili, per 5 mensilità per complessivi € 1.731,95.

    Per le domande relative ai bambini nati nell’anno 2019, il valore dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), è pari a € 17.330,01.

    La domanda di concessione, da presentare all’Ufficio di Protocollo del Comune di Nuoro, utilizzando l’apposito modulo, deve pervenire entro 6 mesi dalla data del parto, ovvero dall’entrata del bambino nella famiglia anagrafica della donna, allegando tutta la documentazione richiesta.

I moduli di domanda potranno essere ritirati:

  • In Comune presso l’Ufficio Servizi Sociali;
  • Scaricati direttamente dal sito istituzionale del Comune di Austis.

Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi al Responsabile del Servizio – Giovanna Frongia – Tel. 0784/67213 – e-mail austis.comune@gmail.com

A cura di

Comune di Austis
Corso Vittorio Emanuele, 20, Austis, NU
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Ultimo aggiornamento: 10/07/2019, 14:09

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